Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
“RIDERS 4 RIDERS”

Art. 1 Costituzione e sede
È costituita con sede in Faenza, alla via XX Settembre n. 15, l’Associazione denominata “Riders 4
Riders”.
L’Associazione, una volta ottenuta l’iscrizione nell’anagrafe da parte della Direzione Regionale
dell’Agenzia delle Entrate competente, farà uso, nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in
qualsiasi segno distintivo che intenderà adottare, nella propria denominazione della locuzione
“Organizzazione non lucrativa di attività sociale” o dell’acronimo “ONLUS”.

Art. 2 Carattere dell’Associazione
L’Associazione:
– persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
– svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo 4 e quelle ad esse direttamente
connesse;
– non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o
capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità
sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria
struttura;
– impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di
quelle ad esse direttamente connesse;
– in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell’organizzazione,
sentito l’organismo di controllo, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge.
Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Art. 3 Durata dell’Associazione
La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 4 Scopi e attività dell’Associazione
L’Associazione che ha come finalità l’assistenza dei piloti, e delle relative famiglie, che sono stati
vittime di infortuni durante allenamenti o competizioni motociclistiche di vario genere, con
particolare attenzione agli atleti colpiti da lesioni del midollo e da altri gravi infortuni che per loro
natura necessitano di cure riabilitative. L’Associazione si pone come ulteriore scopo la promozione
di eventi finalizzati alla sensibilizzazione verso le tematiche della sicurezza, sia degli impianti che
ospitano manifestazioni sportive di motociclismo, sia dell’abbigliamento tecnico dei piloti, in
quest’ottica inteso come primo strumento per garantirne l’incolumità fisica.
L’Associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero
accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.lgs. 4-12-1997 n. 460 e
successive modificazioni ed integrazioni.
L’Associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative
che rientrano nei propri scopi.
Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, possedere, e/o
gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o
accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

Art. 5 Requisiti dei soci
Possono essere soci dell’Associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia di sentimenti e
comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che
condividono le finalità e i principi statutari dell’Associazione.
L’elenco dei soci dell’Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Segretario in un apposito
registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

Art. 6 Ammissione e diritti dei soci
L’ammissione dei soci è libera.
La domanda di ammissione deve contenere l’impegno ad osservare il presente statuto, l’eventuale
regolamento interno e le disposizioni del Consiglio Direttivo.
La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà
essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.
Le domande di ammissione vengono presentate al Presidente del Consiglio Direttivo e si intendono
immediatamente accolte, salvo quanto di seguito indicato. Il Consiglio Direttivo alla prima riunione
utile ratifica l’operato del Presidente in merito all’accoglimento delle nuove domande presentate,
salvo riservarsi di deliberare esplicitamente la non accettazione della domanda, la quale sarà
comunicata tramite lettera raccomandata A/R al socio. L’eventuale quota di iscrizione o quota
annuale versata da quest’ultimo verrà rimborsata dall’Associazione. In caso di diniego espresso, il
Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.
Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo
temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.
L’adesione all’Associazione garantisce all’associato maggiore di età il diritto di voto
nell’Assemblea ordinaria e straordinaria e il diritto a proporsi quale candidato all’elezione degli
organi sociali.

Art. 7 Categorie dei soci
L’Associazione è costituita dalle seguenti categorie dei soci:
– Onorari
– Benemeriti
– Ordinari
a) Sono soci onorari coloro che abbiano particolari benemerenze, e in particolare coloro che
nel passato hanno ricoperto cariche in seno al Consiglio Direttivo. Sono nominati in via
permanente dall’Assemblea su proposta del Consiglio.
b) Sono soci benemeriti coloro che, con la loro munificenza, hanno contribuito
all’affermazione dell’Associazione. Vengono nominati dal Consiglio Direttivo con validità
annuale.
c) Sono soci ordinari coloro che pagano la quota di ammissione e/o la quota annuale stabilita
dall’Assemblea dei soci, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo. Di
norma la quota associativa annuale dovrà essere pagata entro il 28 febbraio di ciascun anno,
salvo che il Consiglio Direttivo non disponga diversamente.
La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento
in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell’Associazione. In particolare i soci ordinari,
benemeriti, onorari, hanno diritto a partecipare alla vita dell’Associazione ed a stabilirne la struttura
e indirizzi mediante il voto espresso in Assemblea.

Art. 8 Doveri dei soci
L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto
delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo
le competenze statutarie. In particolare il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle
relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere
all’Associazione.

Art. 9 Perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:
a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell’anno;
b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta
l’ammissione;
c) per delibera di espulsione;
d) per ritardato pagamento del contributo associativo di oltre un mese dalla scadenza fissata dal
Consiglio Direttivo;
e) per morte.

Art. 10 Espulsione dall’Associazione
L’espulsione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
– che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle
deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
– che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
– che in qualunque modo, arrechi danni gravi anche morali all’Associazione.

Art. 11 Organi dell’Associazione
Organi dell’Associazione sono:
– l’Assemblea generale dei soci;
– il Consiglio Direttivo;
– il Collegio dei Revisori dei Conti.
Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso
delle spese effettivamente sostenute per conto e nell’interesse dell’Associazione. L’elezione degli
organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri
di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo. I membri degli organi
dell’Associazione che dovessero perdere la qualifica di socio per uno dei motivi di cui al precedente
art. 9 decadono automaticamente anche dall’incarico ricoperto.

Art. 12 Partecipazione all’Assemblea
L’Associazione ha nell’Assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli
orientamenti generali dell’Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui
debbono attenersi tutti gli organi sociali.
Hanno diritto di partecipare all’Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli aderenti
all’Associazione in regola con il pagamento delle quote annuali.
L’Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno entro il quarto mese dalla
chiusura dell’esercizio sociale.
L’Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:
a) per decisione del Consiglio Direttivo;
b) su richiesta indirizzata al Presidente da almeno un terzo dei soci.

Art. 13 Convocazione dell’Assemblea
La convocazione dei soci per le Assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per lettera semplice
nonché per affissione nella Sede Sociale.
L’avviso di convocazione dovrà essere inviato ed affisso almeno otto giorni prima della data
stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all’ordine del giorno.
Qualora il Consiglio Direttivo non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell’Assemblea
ordinaria o della Assemblea straordinaria richiesta dai soci, la convocazione potrà essere indetta dal
Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato.
In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l’Assemblea straordinaria deve essere convocata entro
trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario o, in difetto, dal
Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato.

Art. 14 Costituzione e deliberazioni dell’Assemblea
L’Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di
almeno la metà più uno dei soci.
In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci.
L’Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda
convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice
presidente e qualora fosse necessario, da persona designata dall’Assemblea.
I verbali delle riunioni dell’Assemblea sono redatti dal Segretario in carica o, in sua assenza, e per
quella sola Assemblea, da persona scelta dal Presidente dell’Assemblea fra i presenti. Il verbale
dell’Assemblea figurerà nell’apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarà affisso nei locali
della sede sociale.
Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il
verbale dell’Assemblea, fungendo questi da segretario.
L’Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza
minima della meta più uno dei voti espressi.
In caso di parità di voti l’Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.
L’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza
di almeno i due terzi dei voti espressi.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre
quarti dei soci.
Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o
astenuti dal voto.

Art. 15 Forma di votazione dell’Assemblea
Le votazioni dell’Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello
nominale o con voto segreto.
Per l’elezione degli organi sociali è possibile predisporre un apposito regolamento proposto dal
Consiglio Direttivo e discusso ed approvato dall’Assemblea in occasione della seduta elettorale.
In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di
scrutatori composta da tre persone. Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli
scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni. Ogni aderente all’Associazione ha
diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

Art. 16 Compiti dell’Assemblea
All’Assemblea spettano i seguenti compiti:
– in sede ordinaria
a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni consuntive e
preventive del Consiglio Direttivo;
b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti se previsti;
c) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi
associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti;
d) approvare l’eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo;
e) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale
posto all’ordine del giorno;
– in sede straordinaria
f) deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell’Associazione;
g) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
h) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto
all’ordine del giorno.
È in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci,
pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese precedente la data dell’Assemblea, ottenere
l’inclusione di argomenti da porre all’ordine del giorno dell’Assemblea.

Art. 17 Compiti del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’Assemblea dei soci della gestione dell’Associazione ed
ha il compito di:
– convocare l’Assemblea;
– predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all’Assemblea;
– stabilire la quota di ammissione e/o la quota annuale ed i termini e le modalità di
pagamento;
– predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea;
– dare esecuzione alle delibere assembleari;
– cooptare nuovi componenti in misura non superiore al 10% in aumento e fino ad un
quarto in sostituzione di dimissionari o decaduti, in caso di esaurimento della
graduatoria degli eletti nelle elezioni del Consiglio Direttivo;
– predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da
sottoporre all’Assemblea;
– ratificare o respingere i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
– deliberare su qualsiasi questione riguardante l’attività dell’Associazione per l’attuazione
delle sue finalità e secondo le direttive dell’Assemblea, assumendo tutte le iniziative del
caso;
– predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’Assemblea;
– deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria
amministrazione;
– dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi
componente del Consiglio Direttivo;
– procedere all’inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per
accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli
opportuni provvedimenti in caso contrario;
– in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
– deliberare l’accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci;
– deliberare sull’adesione e partecipazione dell’Associazione ad enti ed istituzioni
pubbliche e private che interessano l’attività dell’Associazione stessa, designandone i
rappresentanti da scegliere tra i soci;
– redigere l’eventuale regolamento interno;
– procedere a tutti gli adempimenti concernenti l’avvio e l’interruzione di rapporti di
collaborazione e dipendenza;
– irrogare le sanzioni disciplinari.

Art. 18 Composizione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è formato da 1 a 6 membri nominati dall’Assemblea ordinaria.
Tutto il Consiglio Direttivo deve essere composto da soci e dura in carica 3 anni.
Al termine del mandato i Consiglieri possono essere rieletti.
Esso elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente .
In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché
meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l’ultimo
eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore
anzianità di iscrizione. Chi subentra in luogo di Consigliere cessato dura in carica per lo stesso
residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.
Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e
la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo
degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l’intero Consiglio Direttivo
qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo può sfiduciare, a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti
effettivamente in carica, il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio
Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in
carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la
convocazione di una Assemblea straordinaria.
Il Consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei
riunioni nell’arco di un anno, viene dichiarato decaduto.
I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

Art. 19 Riunioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta ogni sei mesi e
comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti.
Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto,
almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all’ordine del giorno. In caso di urgenza
la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o telegrafica o via fax o posta
telematica senza il rispetto del termine sopraddetto. In particolari casi di necessità ed urgenza le
consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di
riunioni del Consiglio Direttivo, qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano
ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme
restando le maggioranze previste.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi
componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un Consigliere designato dai
presenti.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei
presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal
Presidente e dal Segretario.
I Consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari.
Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le
quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all’esterno.
Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato, è invitato alle riunioni del Consiglio
con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.
Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue
riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.
Il Consiglio Direttivo, nell’esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di
commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il
Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti
o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.

Art. 20 Compiti del Presidente
Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi
ed in giudizio, l’Associazione stessa.
Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari
sociali.
Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci
che dei terzi.
Il Presidente sovrintende in particolare l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea dei soci e del
Consiglio Direttivo.
Il Presidente può delegare ad uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o
permanente.
In caso di necessità, può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla
ratifica del Consiglio Direttivo regionale.
In caso il Presidente sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal
Vice presidente in ogni sua attribuzione.
Il solo intervento del Vice presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento momentaneo del
Presidente.

Art. 21 Revisori dei Conti
Qualora il Patrimonio Netto della Associazione, risulti pari o superiore ad Euro 200.000,00, è
necessario procedere alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di controllo amministrativo.
Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:
– esprimere, se richiesti, pareri di legittimità su atti di natura amministrativa e patrimoniale;
– controllare l’andamento amministrativo dell’Associazione;
– controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture
contabili predisponendo una relazione al bilancio consuntivo da presentare all’Assemblea che
approva il documento.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri effettivi più due supplenti che subentrano
in ogni caso di dimissioni o decadenza dall’incarico di un membro effettivo.
I componenti del Collegio sono nominati dall’Assemblea anche tra i non soci nel corso
dell’Assemblea che approva il Bilancio consuntivo relativo all’esercizio in cui il Patrimonio Netto
ha raggiunto il limite sopraindicato; essi dovranno essere scelti in quanto dotati di adeguata
esperienza in campo amministrativo e contabile e preferibilmente iscritti all’Albo dei Revisori dei
Conti, durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
I componenti del Collegio eleggono al loro interno il Presidente.
Qualora sia necessario il Collegio vota a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al
numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
L’incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.
Delle proprie riunioni i Revisori dei Conti redigono apposito verbale.

Art. 22 Patrimonio dell’Associazione
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga
all’Associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario
della stessa.
Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l’esercizio dell’attività sociale.

Art. 23 Entrate dell’Associazione
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
– dalla quota di ammissione, se prevista, da versarsi all’atto dell’iscrizione all’Associazione
nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;
– dalla quota annuale, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo;
– da eventuali contributi straordinari, deliberati dall’Assemblea in relazione a particolari
iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
– da versamenti volontari degli associati;
– da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di
altri enti in genere;
– da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di
celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
– da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
– da donazioni e lasciti;
– da contributi di imprese e privati;
– da rimborsi derivanti da convenzioni.

Art. 24 Destinazione degli avanzi di gestione
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque
denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle
attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Art. 25 Durata del periodo di contribuzione
La quota annua è dovuta per tutto l’anno sociale in corso qualunque sia il momento dell’avvenuta
iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte
dell’Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l’anno sociale in corso.

Art. 26 Diritti dei soci al patrimonio sociale
L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto
al versamento originario all’atto dell’ammissione, se prestito, ed al versamento della quota annua di
iscrizione. È comunque facoltà degli aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori
rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.
I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi
stabiliti per l’ammissione e l’iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti
non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell’Associazione,
in caso di morte, di recesso o di esclusione dall’Associazione non può pertanto farsi luogo al
rimborso di quanto versato all’Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di
partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a
titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Art. 27 Bilanci
L’esercizio sociale inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.
Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea ordinaria dei soci.
Entro i quindici giorni precedenti la data dell’annuale Assemblea ordinaria dei soci, il Consiglio
Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e del
Bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all’approvazione della stessa Assemblea.
I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei dieci
giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l’esame a
tutti quei soci che lo richiedano.

Art. 28 Scioglimento e liquidazione dell’Associazione
In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto ad altre
ONLUS, operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica
utilità, sentito il parere dell’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23
dicembre 1996, n. 662.
Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge.

Art. 29 Clausola compromissoria
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente
statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro
amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato
irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo,
alla nomina dell’arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede
dell’Associazione.

Art. 30 Rinvio
Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi
generali dell’ordinamento giuridico italiano.